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Sez. 2, Sentenza n. 8227 del 11/08/1990 (Rv. 468825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di Competenza non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempre che non si sia verificata la preclusione derivante dalla accettazione del contraddittorio. (V 3370/85, mass n 441044; (Conf 3116/90, mass n 466645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)