Sez. 2, Sentenza n. 8227 del 11/08/1990 (Rv. 468825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di Competenza non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempre che non si sia verificata la preclusione derivante dalla accettazione del contraddittorio. (V 3370/85, mass n 441044; (Conf 3116/90, mass n 466645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)