Sez. L, Sentenza n. 1302 del 15/02/1985 (Rv. 439391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO - EQUIPARABILITÀ AL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Al termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro subordinato non può riconoscersi valore di licenziamento, alla cui mancata impugnazione consegua l'interruzione del rapporto, essendo a tal fine necessario che il datore di lavoro comunichi esplicitamente al lavoratore il proprio intento di recesso. (V 5655/81, mass n 416355; (V 4413/81, mass n 415511).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)