Sez. L, Sentenza n. 5783 del 22/12/1989 (Rv. 464687 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Le regole sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento stabilite dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non sono invocabili ad integrazione delle Disposizioni della legge n. 230 del 1962 e, in particolare, non possono trovare applicazione in ordine all'Azione diretta a denunciare la violazione della stessa legge n. 230 del 1962, la quale si configura come Azione di nullità parziale di un contratto (invece che come Azione di impugnazione di un licenziamento) ed è tesa ad una pronuncia che non si esaurisce nella dichiarazione della nullità (per contrasto con norma imperativa) della clausola relativa al termine, implicando anche la sostituzione del rapporto invalidamente costituito con altro rapporto a tempo indeterminato. (V 5058/85, mass n 442374; (V 1302/85, mass n 439391; (V 1646/83, mass n 426486; (Conf 2938/87, mass n 452049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)