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Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 12/11/1982 (Rv. 423741 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ASSUNZIONE, DA PARTE DEL FORNITORE DI UNA MACCHINA, DELL'OBBLIGAZIONE ACCESSORIA DI PROCEDERE A MODIFICAZIONI, SOSTITUZIONI E MESSE A PUNTO DELL'APPARECCHIATURA - CONFIGURABILITÀ DI UN CONTRATTO D'OPERA - ESCLUSIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE DELLA COMPRAVENDITA - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423741-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ASSUNZIONE, DA PARTE DEL FORNITORE DI UNA MACCHINA, DELL'OBBLIGAZIONE ACCESSORIA DI PROCEDERE A MODIFICAZIONI, SOSTITUZIONI E MESSE A PUNTO DELL'APPARECCHIATURA - CONFIGURABILITÀ DI UN CONTRATTO D'OPERA - ESCLUSIONE - AZIONE DI MANUTENZIONE DELLA COMPRAVENDITA - ESPERIBILITÀ.*

Qualora fra le parti si sia convenuta la consegna di una macchina avente determinate caratteristiche e prestazioni, contro il pagamento di una predeterminata somma di danaro, si è in presenza di un contratto di compravendita, mentre la circostanza che il fornitore si sia assunto l'obbligazione accessoria di modificare l'apparecchiatura, sostituirne, ove necessario, parti e procedere alla sua messa a punto, rientra nell'ambito delle garanzie prestate dal venditore a norma degli artt. 1490 e 1497 cod. civ. e non vale a qualificare il contratto come di opera. Pertanto, una volta accertate le manchevolezze dell'apparecchiatura comprata, il compratore ha diritto a pretendere le modificazioni, sostituzioni e messe a punto promesse con l'Azione di manutenzione del contratto di compravendita. (V 2696/78, mass n 392081; (V 2520/77, mass n 386239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)