Sez. 2, Sentenza n. 2696 del 29/05/1978 (Rv. 392081 - 01)
VENDITA - IN GENERE - DISTINZIONE TRA VENDITA E APPALTO - CRITERI.*
VENDITA - IN GENERE - DISTINZIONE TRA VENDITA E APPALTO - CRITERI.*
Ai fini della distinzione fra compravendita e appalto, quando alla prestazione di fare si affianca anche quella di dare, il criterio della prevalenza del lavoro sulla materia deve essere inteso non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volonta dei contraenti, onde accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro sia lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa (compravendita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)