Sez. 2, Sentenza n. 2520 del 17/06/1977 (Rv. 386239 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA.*
Al fine della qualificazione, come appalto o come vendita, di un contratto nel quale una prestazione di fare si affianchi ad una prestazione di dare, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro rispetto alla materia. Tale prevalenza va considerata non in senso oggettivo, ma con riferimento alla volonta dei contraenti, nel senso che si avra appalto se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera, ed il lavoro lo scopo essenziale del negozio, mentre si avra vendita se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa costituisca l'effettiva finalita del negozio medesimo. (V 3764/75, mass n 377969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)