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Sez. L, Sentenza n. 4219 del 07/04/1992 (Rv. 476634 - 01)

Credito - Istituti o enti di credito - Istituti di credito di diritto pubblico - Banco di Napoli | Rapporto di lavoro dei dipendenti - Progressiva privatizzazione - Conseguenze - Rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali - Portata - Abrogazione dell'art. 108 del regolamento per il personale del 22 gennaio 1975 - Obbligo del Banco - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476634-01

Credito - Istituti o enti di credito - Istituti di credito di diritto pubblico - Banco di Napoli

A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art. 11 dell'allegato "T" all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina delle pensioni dei dipendenti statali. Ne consegue - senza che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 35 e 38, secondo comma, Cost. - l'insussistenza di un obbligo del Banco di Napoli di abrogare l'art. 108 del regolamento per il personale del 22 gennaio 1975 (concernente la corrispondenza del trattamento pensionistico al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio) per conformarsi alla (meno favorevole per i pensionati) disciplina (artt. 1 e 2 legge 29 aprile 1976 n. 177 ed art. 18 legge 21 dicembre 1978 n. 843) in materia di perequazione automatica delle pensioni statali o (ex art. 1 d.l. n. 942 del 1977, convertito con legge n. 41 del 1978) alla perequazione automatica dei lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, atteso (quanto all'alternativa applicabilità del citato art. 1 del d.l. n. 942 del 1977) che, a differenza delle pensioni considerate da tale normativa, il trattamento pensionistico erogato (direttamente) dal Banco di Napoli integra, nella sua totalità, una forma di retribuzione differita a fini previdenziali, che trova fondamento nell'art. 36 Cost. ed è equiparata all'indennità di anzianità come forma equivalente di previdenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 cod.civ. (nel testo originario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 art. 1, Legge 29/04/1976 num. 177 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)