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Sez. L, Sentenza n. 4543 del 16/05/1996 (Rv. 497643 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Personale dipendente - Privatizzazione del rapporto - Trattamento pensionistico - Rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali - Portata - Contrasto col sistema di calcolo di detto trattamento ex delibera 16 giugno 1979 del Consiglio d'Amministrazione del Banco - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497643-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI

A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art.11 dell'allegato T all'art.39 della legge 8 agosto 1895 n.486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina delle pensioni dei dipendenti statali. Tale garanzia non può ritenersi violata dal sistema di calcolo del trattamento di quiescenza dei dipendenti del Banco di Napoli, costituito - a seguito della delibera 16 giugno 1979 del Consiglio di Amministrazione del Banco- dalla pensione con base calcolata in una misura percentuale di paga base, indennità accessorie e indennità di scala mobile, nonché da una indennità di scala mobile aggiuntiva alla pensione non ridotta in misura percentuale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)