Sez. L, Sentenza n. 12912 del 29/09/2000 (Rv. 540601 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Dipendenti - Trattamento di quiescenza - Base di calcolo della pensione inclusiva dell'indennità di contingenza - Successiva adeguamento perequativo della pensione - Compatibilità - Fattispecie relativa a pensionati fruenti dell'adeguamento della pensione agli incrementi retributivi del personale in servizio.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI
In materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti del Banco di Napoli, l'inclusione nella base di calcolo della pensione, insieme con la paga base e le indennità accessorie, anche dell'indennità di scala mobile non è incompatibile con il successivo adeguamento della pensione mediante un'indennità di scala mobile "aggiuntiva", determinata - in base a delibere dell'istituto di credito - con riferimento alle disposizioni della legge n. 177 del 1976 e, poi, all'art. 21 della legge n. 730 del 1983. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto il principio applicabile anche al trattamento dovuto ad alcuni pensionati a cui, sulla base di accordi transattivi, era stato riconosciuto un trattamento pensionistico determinato a norma del previgente art. 108 del regolamento del Banco - abrogato nel 1978 ai fini di un adeguamento ai principi della legge n. 177/1976 -, prevedente il costante adeguamento delle basi di calcolo delle pensioni secondo la dinamica retributiva del personale in servizio).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)