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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 maggio 1969, causa 21/68

Decisione
decisa il 1969-05-06
ECLI
ECLI:EU:C:1969:15

Epigrafe

Nella causa 21-68, ANDRÉ H. A. C. M. HUYBRECHTS, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeck (Bruxelles), chemin Ducal 41, con l'avv. Marcel Grégoire, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, bd Grande-Duchesse Charlotte 83 ricorrente, contro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Louis De La Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, bd Royal 4, convenuta, causa avente ad oggetto la nomina del ricorrente al posto di capo della divisione «studi di sviluppo» presso la direzione generale VIII-B, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner e R. Monaco (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato geneale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione della CEE il 16 giugno 1958.
paragrafo 2
Fin dall'inizio veniva assegnato alla direzione generale paesi e territori d'oltremare, col grado A/5. Promosso poco dopo in A/4 (amministratore principale), veniva nominato in ruolo con questo grado il 1o gennaio 1962. Con decisione 23 febbraio 1966, retroattiva al 1o ottobre 1965, egli veniva nominato, nell'ambito della stessa direzione generale VIII (trasformata in «direzione generale dello sviluppo dell'oltremare») responsabile del servizio specializzato «studi di sviluppo».
paragrafo 3
La qualifica di amministratore principale veniva contemporaneamente mutata in quella di «capo servizio» (allegato 1 dell'atto introduttivo).
paragrafo 4
Con comunicazione 12 giugno 1968, firmata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, il ricorrente veniva informato che la Commissione aveva deciso di attribuirgli, dal 20 giugno 1968, il posto di amministratore principale presso la divisione «studi di sviluppo» della direzione generale VIII, denominata «direzione generale dell'aiuto allo sviluppo» (allegato 2 dell'atto introduttivo).
paragrafo 5
Il 13 giugno 1968, il «Corriere del personale» n. 22 pubblicava l'avviso di posto vacante COM/40, per un posto di grado A/3, corrispondente alle mansioni di capo della divisione «studi di sviluppo» (allegati 3 e 4 dell'atto introduttivo).
paragrafo 6
Il 24 giugno 1968 il ricorrente proponeva un ricorso gerarchico chiedendo :
paragrafo 7
di venire inquadrato in A/3 e che il suo titolo di capo di un servizio specializzato venisse mutato in quello di capo divisione; la revoca dell avviso di posto vacante COM/40 e della decisione 12 giugno 1968 che poneva termine alle sue precedenti mansioni.
paragrafo 8
In via espressamente subordinata, egli presentava pure la candidatura al posto vacante (allegati 5 e 6 dell'atto introduttivo).
paragrafo 9
Con decisione 17 luglio 1968, la Commissione occupava il posto vacante nominando il sig. Dieter Frisch «capo della divisione studi di sviluppo» (allegato 9 dell'atto introduttivo).
paragrafo 10
Il 7 settembre 1968, il ricorrente ha depositato nella cancelleria della Corte il presente ricorso.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte, con decisione 12 febbraio 1969, ha invitato la convenuta a produrre, al massimo entro la data dell'udienza :
paragrafo 12
a) il documento SEC (68) 444 del 7 febbraio 1968 intitolato «Ristrutturazione — Ripartizione degli A/3», nonché : b) l'organigramma della D.G. VIII-B prima e dopo la ristrutturazione.
paragrafo 13
I documenti sono stati prodotti il 21 febbraio 1969. Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 25 febbraio 1969.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 marzo 1969.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › A — In via principale :

paragrafo 1
1) Annullare le decisioni impugnate, cioè : a) La decisione della convenuta in data 17 luglio 1968, pubblicata nel Corriere del personale n. 26 del 24 luglio 1968, con cui il sig. Dieter Frisch — A/3 — è stato nominato capo della divisione Studi di sviluppo — Direzione B — Direzione generale VIII — Bruxelles (avviso di posto vacante n. COM/40); b) Le decisioni della convenuta «pubblicate» il 12 e, rispettivamente, il 13 giugno 1968, che hanno modificato le mansioni del ricorrente e dichiarato vacante il posto — A/3 —-di capo della divisione studi di sviluppo — Direzione B — Direzione generale VIII — Bruxelles (avviso di posto vacante n. COM/40). 2) Valendosi della sua competenza di merito, statuire che : a) Il ricorrente va inquadrato al grado A/3, nello scatto corrispondente in detto grado allo scatto in cui egli attualmente si trova nel erado A/4: b) La qualifica attuale del ricorrente — capo servizio — diviene quella di capo divisione; c) Il ricorrente svolgerà le mansioni attualmente proprie del capo della divisione studi di sviluppo — Direzione B — Direzione generale VIII — Bruxelles.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › B — In subordine :

paragrafo 1
1) Annullare le decisioni impugnate, cioè : a) La decisione della convenuta in data 17 luglio 1968, pubblicata nel Corriere del personale n. 26 del 24 luglio 1968, con cui il sig. Dieter Frisch — A/3 — è stato nominato capo della divisione studi di sviluppo — Direzione B — Direzione generale VIII — Bruxelles (avviso di posto vacante n. COM/40) ; b) E, in quanto occorra, la decisione della convenuta, notificata al ricorrente con lettera 12 giugno 1968, che ha modificato le sue precedenti mansioni. 2) Valendosi della sua competenza di merito, statuire, o quanto meno dichiarare, che il ricorrente è o sarà promosso al grado A/3, nello scatto corrispondente in detto grado allo scatto in cui egli attualmente si trova nel grado A/4, e nominato capo della divisione studi di sviluppo — Direzione B — Direzione generale VIII — Bruxelles (avviso di posto vacante n. COM/40). In ulteriore subordine, decidere che il procedimento per la nomina all'impiego di cui trattasi verrà rinnovato.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › C — Comunque :

paragrafo 1
Porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 2
Nella replica il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 3
1) Accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo; 2) In subordine, e prima di procedere oltre :
paragrafo 4
disporre che la convenuta produca i fascicoli personali e i rapporti periodici del sig. Dieter Frisch e del ricorrente, il documento SEC (68/444 del 7 febbraio 1968 intitolato «ristrutturazione — ripartizione degli A/3»), la proposta e il rapporto fatto alla Commissione dai sigg. Rochereau e Levi-Sandri.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
1) Respingere sia la domanda principale che quella subordinata; 2) Porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta precisa che la Corte, non avendo nella presente controversia alcuna competenza di merito, non può, ove annulli il rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda di reinquadramento del ricorrente, disporre essa stessa tale reinquadramento, ma deve rimettere la pratica alla Commissione, conformemente alla precedente giurisprudenza. Così pure, qualora venisse annullata la decisione di nomina del Frisch, la Corte non può contemporaneamente promuovere il ricorrente, poiché tale promozione può venir concessa solo seguendo la procedura di cui all'articolo 45 dello statuto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione 17 luglio 1967, con cui il sig. Frisch è stato nominato al posto litigioso, determina automaticamente il rigetto del ricorso gerarchico. Questa è la ragione della domanda di annullamento.
paragrafo 2
La convenuta ritiene superfluo esaminare se tale decisione possa essere considerata come un rigetto implicito, poiché è assodato che la Commissione non ha risposto al reclamo e comunque l'atto introduttivo è stato presentato nei termini prescritti per il ricorso per carenza. Poiché i termini prescritti sono stati osservati, il ricorso è ricevibile per quanto riguarda sia le conclusioni principali, sia le conclusioni subordinate.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Per quanto riguarda le conclusioni principali › 1 — Violazione del principio della corrispondenza tra grado e impiego

paragrafo 1
Il ricorrente assume che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione del principio fondamentale secondo cui alla rivalutazione dell'impiego deve corrispondere l'adeguamento del grado.
paragrafo 2
Nel 1965 i organigramma della direzione generale VIII prevedeva già, per la direzione degli studi, una divisione «Studi» ma, non essendo stato concesso nel bilancio un posto di grado A/3, detta unità era stata trasformata in «divisione in via di formazione» e più esattamente in un «servizio specializzato».
paragrafo 3
Nel 1968, disponendo infine di un posto di grado A/3, la Commissione ha logicamente trasformato questo servizio specializzato in divisione, conformemente a detto organigramma. La trasformazione non implica però per il capo divisione un cambiamento nella natura delle mansioni, attribuzioni e prerogative, che sono rimaste identiche a quelle del precedente impiego di capo del servizio specializzato. Nel caso specifico, non è stato creato un nuovo impiego, ma si è semplicemente rivalutato un impiego esistente.
paragrafo 4
A questa rivalutazione, in forza del principio fondamentale di cui sopra, avrebbe dovuto corrispondere un adeguamento della posizione amministrativa del ricorrente, cioè l'inquadramento in A/3 ed il mutamento della sua qualifica in quella di cano divisione.
paragrafo 5
Per tutti questi motivi, non sono giustificate né la vacanza d'impiego né la modifica delle mansioni del ricorrente. D'altro canto, il fatto che detta modifica sia stata contemporanea alla dichiarazione di vacanza del posto rende manifesto che l'impiego litigioso in effetti non era vacante ma è stato illegittimamente dichiarato tale.
paragrafo 6
La convenuta ribatte, nel controricorso, che nell'ambito della ristrutturazione dei servizi, conseguente alla fusione degli esecutivi, la Commissione ha dovuto elaborare un nuovo organigramma che è stato comunicato al personale l'8 maggio 1968. Tutti gli impieghi contemplati da questo nuovo organigramma vanno considerati come «nuovi», anche se la denominazione delle unità amministrative non è sempre stata modificata. Nessuno di questi impieghi poteva quindi essere considerato «occupato» nel senso inteso dal ricorrente. La Commissione ha potuto occuparli solo rimaneggiando le mansioni dei funzionari già alle sue dipendenze, alcuni dei quali sono stati incaricati di svolgere mansioni identiche o analoghe a quelle che già svolgevano, mentre ad altri sono state affidate nuove mansioni. Comunque, si dovevano stabilire nuove mansioni e l'unica norma che la Commissione doveva rispettare nell'adozione delle sue decisioni era l'articolo 7, 1o comma, dello statuto.
paragrafo 7
In questa luce, le nuove mansioni del ricorrente risultano perfettamente regolari. La decisione 23 febbraio 1966, che ha nominato il ricorrente responsabile del servizio specializzato «studi di sviluppo», precisa infatti che la sua posizione amministrativa è quella di «amministratore principale di grado A/4». La decisione è perfettamente consona all'articolo 7 poiché, secondo la tabella della descrizione degli impieghi tipo di cui all'articolo 5 dello statuto, tra gli impieghi tipo di amministratore principale della carriera A/5-A/4 rientra tra l'altro l'impiego di «capo di un servizio specializzato».
paragrafo 8
Ora, detto servizio è stato soppresso nel nuovo organigramma della Commissione, che non poteva conservare a questo posto il ricorrente, ma doveva destinarlo a un nuovo impiego facente sempre parte della carriera A/5-A/4. Ciò è stato fatto con la nomina ad amministratore principale nella nuova divisione.
paragrafo 9
Una decisione che destinasse il ricorrente ad un impiego di grado A/3 sarebbe stata impossibile perché contrastante con l'articolo 7 e con l'articolo 45 dello statuto; a norma degli articoli 29 e 45 dello statuto non è possibile effettuare una promozione dal erado A/4 al grado A/3.
paragrafo 10
La convenuta esclude infine che il presente ricorso possa fondarsi sulla sentenza 20 e 21-63 (Maudet). In questo caso, prima dell'entrata in vigore dello statuto, alcuni capi divisione, come il Maudet, erano stati inquadrati in A/4 e lo statuto contiene le disposizioni transitorie dell'articolo 102. È invece noto che il ricorrente non ha mai svolto mansioni di capo divisione.
paragrafo 11
Nella replica, il ricorrente riprende più particolareggiatamente la sua tesi secondo cui il servizio specializzato di cui trattasi era una «divisione in via di formazione» che fino ad allora non era stata costituita ufficialmente per mancanza nel bilancio di un posto di grado A/3.
paragrafo 12
La fondatezza della tesi e del resto dimostrata della risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta 21-68 rivoltale da un membro del Parlamento europeo (G.U. C 61/68, allegato 12 dell'atto introduttivo), risposta dalla quale si desume che la distinzione tra divisioni e servizi specializzati è soltanto conseguenza dell'insufficienza di posti di grado A/3.
paragrafo 13
La convenuta e in errore quando invoca la fusione degli esecutivi e la razionalizzazione dei servizi per concluderne che sono stati creati dei posti nuovi. La direzione generale VIII e le unità che da essa dipendono hanno conservato esattamente le stesse attribuzioni, lo stesso organigramma, gli stessi effettivi di prima: esse sono rimaste estranee a quell'opera di ristrutturazione che in altri settori ha fatto nascere nuove direzioni generali.
paragrafo 14
È quindi indubbio che l'impiego litigioso è stato rivalutato. La tesi della convenuta secondo cui l'unica norma che la Commissione dovesse applicare nella fattispecie era l'articolo 7 dello statuto, è infondata: sia l'articolo 7 che l'articolo 45 non riguardano questo problema, poiché non si tratta di trasferimento né di promozione.
paragrafo 15
D'altro lato, non è esatto affermare che la domanda del ricorrente non è una domanda di reinquadramento analoga a quella sottoposta alla Corte nelle cause riunite 20-21-63. Se il ricorrente non ha ufficialmente svolto mansioni di capo divisione, in pratica egli ha diretto un'unità amministrativa che era una divisione in fieri. Infatti le mansioni ch'egli svolgeva erano in realtà quelle di capo divisione, in quanto :
paragrafo 16
esercitava l'autorità gerarchica sui membri dell'unità amministrativa ed egli stesso dipendeva direttamente dal direttore; la convenuta stessa ha dimostrato di assimilarlo ai capi divisione riconoscendogli il diritto ad una fornitura supplementare di alcoolici.
paragrafo 17
Il ricorrente ammette infine che l'articolo 102 dello statuto è irrilevante nella fattispecie, poiché si tratta di una disposizione transitoria, estranea al principio della corrispondenza tra gradi e impieghi, principio disciplinato fondamentalmente dall'allegato I dello statuto.
paragrafo 18
La convenuta replica che quest'ultimo principio nella fattispecie non è stato violato. L'impiego ricoperto dal ricorrente fino alla ristrutturazione dei servizi era un posto di capo di un servizio specializzato che apparteneva chiaramente al grado A/4, mentre l'impiego in questione è quello di capo divisione di grado A/3. La struttura e i compiti delle due unità amministrative, se sono comparabili, non sono tuttavia identici, come si desume dalla stessa risposta della Commissione all'interrogazione della sig. na Lulling, citata dal ricorrente.
paragrafo 19
Quindi, poiché il servizio specializzato non è mai stato una divisione, è logico che il ricorrente, come capo responsabile, sia stato inquadrato in A/4 e non in A/3. Il fatto che gli fosse concesso un supplemento di alcoolici non può trasformare le mansioni di capo di un servizio specializzato in quelle di capo divisione: si tratta di un trattamento di favore irrilevante per la situazione amministrativa del beneficiario, e per di più concesso a tutti gli altri capi dei servizi specializzati e agli assistenti dei direttori generali.
paragrafo 20
In realtà, se si accogliesse la tesi del ricorrente, si dovrebbe ammettere che i capi dei servizi specializzati sono funzionari che derogano alle regole normali dello statuto in materia di carriera poiché, pur essendo inquarati in A/4, hanno un diritto incondizionato alla promozione in A/3 al momento in cui l'unità amministrativa da loro diretta è trasformata in divisione.
paragrafo 21
Infine, conclude la convenuta, per quanto riguarda le disposizioni da applicarsi, è opportuno sottolineare che nella sentenza Maudet la Corte ha proprio applicato l'allegato I e gli articoli 5 e 7 dello statuto. È dunque errato affermare che gli articoli 7 e 45 sono estranei al problema qui discusso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Per quanto riguarda le conclusioni principali › 2 — Pregiudizio per l'impiego

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, le decisioni impugnate pregiudicano gravemente l'im piego ch'egli ricopriva e, di riflesso, lo stato giuridico del dipendente per quanto riguarda sia la natura delle sue attribuzioni, sia la sua posizione gerarchica. Dette decisioni lo hanno difatto retrocesso.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che gl'impieghi elencati nella tabella della descrizione degli impieghi tipo nella carriera A/5-A/4, che comprendono anche quello di capo di un servizio specializzato, si equivalgono rigorosamente e corrispondono tutti alla stessa carriera.
paragrafo 3
Quindi, il capo di un servizio specializzato, anche se è posto alle dipendenze dirette di un direttore, nella gerarchia si trova allo stesso livello dell'amministratore principale che dipende da un capo divisione.
paragrafo 4
Questa equivalenza fa sì che la destinazione del ricorrente ad un posto di amministratore principale non implica alcuna retrocessione.
paragrafo 5
Il ricorrente replica che la convenuta svisa ancora una volta il problema, facendone una questione di pura forma. Dopo aver ricordato le conclusioni dell'avvocato generale nella cause 16-67 egli allega che le decisioni impugnate ledono incontestabilmente, sotto il profilo sostanziale, le sue attribuzioni. Infatti :
paragrafo 6
il ricorrente è privato delle attribuzioni connesse all'esercizio dell'autorità gerarchica, che gli era stata conferita nell'ambito del servizio specializzato. I dipendenti sui quali da tre anni egli redigeva i rapporti, e che erano alle sue dipendenze, sono oggi alle dipendenze del sig. Frisch che ne redige anche i rapporti, mentre il ricorrente è collocato tra il personale subordinato ; in precedenza egli dipendeva direttamente da un direttore, mentre ora dipende da un capo divisione nell'ambito dell'unità amministrativa che già aveva diretto ; le mansioni precedenti erano più interessanti e di livello superiore; nell'organigramma della direzione generale VIII egli figurava, come responsabile dell'unità in questione, allo stesso livello di un capo divisione, mentre ora egli non compare più nell'organigramma di cui sopra. Comunque, il ricorrente non è più il responsabile di detta unità amministrativa.
paragrafo 7
Il ricorrente conclude affermando che nel precedente impiego egli aveva la possibilità di mettere in luce la sua capacità di ben svolgere le mansioni di responsabilità a lui affidate, distinguendosi così per un'eventuale promozione, e a questo scopo egli produce l'ultimo rapporto periodico che lo riguarda (allegato 11 all'atto introduttivo).
paragrafo 8
La convenuta oppone che la tesi del ricorrente sostituisce alle nozioni di carriera e di impiego, come definite nello statuto, «quella di carica di proprietà del suo titolare».
paragrafo 9
Il principio rondamentale da applicarsi nella fattispecie è quello, tratto dagli articoli 5 e 7 dello statuto (confermato dalla Corte nella sentenza 16-67), secondo cui un dipendente ha diritto alla conformità tra mansioni, impiego e grado gerarchico che gli sono stati attribuiti.
paragrafo 10
Nella fattispecie il principio è stato rispettato (cfr. controricorso). Il ricorrente era inquadrato in A/4 conformemente alla tabella contenente la descrizione degli impieghi tipo, e la sua nuova destinazione non pregiudica questo inquadramento. Il fatto che le mansioni del nuovo impiego non siano identiche a quelle svolte nel posto precedente e siano state soppresse alcune attribuzioni connesse all'impiego, è irrilevante, dal momento che il nuovo posto corrisponde sempre al grado A/4.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda le conclusioni subordinate

paragrafo 1
Il ricorrente formula queste conclusioni partendo dall'ipotesi, ch'egli ritiene erronea, secondo cui «il posto non è stato rivalutato e non vi è quindi alcun motivo di adeguare la carriera del ricorrente».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda le conclusioni subordinate › 1 — Violazione dell'articolo 45, n. ,1 dello statuto del personale

paragrafo 1
Il ricorrente precisa che la Commissione ha occupato il posto vacante mediante promozione, giacché il Frisch era pure un dipendente di grado A/4. Nel far ciò, essa avrebbe dovuto, a pena di nullità, attenersi al procedimento di cui all'articolo 45, n. 1, dello statuto e, come prescrive questa disposizione, avrebbe dovuto effettuare la scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che potevano venir promossi nonché l'esame dei loro rapporti periodici.
paragrafo 2
In realtà questo procedimento non è stato seguito.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che il procedimento di nomina si. è svolto in modo perfettamente conforme all'articolo 45, n. 1, dello statuto. La Commissione ha infatti proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei candidati in base a tutti gli elementi e a tutte le fonti d'informazione prescritti.
paragrafo 4
A sostegno di questo assunto, la Commissione produce il documento PERS (68)376/Z del 13 luglio 1968, nonché un estratto del verbale speciale della sua 45a riunione (allegati 2 e 3 del controricorso).
paragrafo 5
Il ricorrente replica che il verbale della 45a riunione della Commissione, prodotto dalla convenuta, non consente affatto di determinare in qual misura questa abbia scrutinato comparativamente i meriti dei candidati, poiché su questo punto il verbale contiene soltanto una constatazione del tutto insufficiente, che si risolve in pratica in una clausola di stile.
paragrafo 6
La Corte, se non è competente a riesaminare la valutazione e la scelta effettuate dalla Commissione, ha tuttavia il diritto di controllare e di verificare le fonti d'informazione e i dati su cui si basano detta valutazione e detta scelta. La Corte deve poter accertare se siano state rispettate le prescrizioni dell'articolo 45, n. 1, dello statuto, e cioè :
paragrafo 7
se la Commissione abbia assunto informazioni sufficienti, se lo scrutinio per merito comparativo dei candidati si sia svolto su un piede di parità e sulla base di fonti d'informazione e di dati comparabili.
paragrafo 8
Ora, la documentazione prodotta dalla convenuta non contiene né i fascicoli personali ed i rapporti periodici relativi al Frisch ed al ricorrente, né il parere del sig. Hendus, direttore generale dell'aiuto allo sviluppo, né infine le proposte dei sigg. Rochereau e Levi-Sandri. Queste proposte, nonché l'esposizione dettagliata delle caratteristiche dei candidati fatta da detti due membri della Commissione, stando a quanto risulta dal verbale della 45a riunione, pare siano stati i più importanti elementi d'informazione di cui disponesse la Commissione.
paragrafo 9
Il ricorrente conclude che, in mancanza di tali documenti, la Corte non è in grado di accertare se le prescrizioni sopra indicate siano state rispettate, e domanda ch'essi vengano prodotti in giudizio.
paragrafo 10
La convenuta oppone che dal verbale della 45a riunione della Commissione risulta che lo scrutinio per merito comparativo dei candidati è stato effettuato, poiché la Commissione disponeva :
paragrafo 11
delle candidature, i cui dati erano stati previamente controllati dall'amministrazione, dei rapporti periodici relativi ai candidati, dei fascicoli personali dei candidati.
paragrafo 12
Le differenze tra questo scrutinio comparativo e quello censurato dalla Corte nelle cause 27-63 e 94-96-63 sono perfettamente evidenti, poiché in quell'occasione la Commissione non disponeva né dei rapporti periodici né delle candidature controllate e non era stato accertato che i fascicoli personali degli interessati fossero stati tenuti a disposizione della Commissione.
paragrafo 13
La convenuta precisa infine :
paragrafo 14
di aver prodotto in giudizio il fascicolo personale del ricorrente nel quale erano inclusi anche i rapporti periodici ; i fascicoli personali sono sempre documenti riservati: essa quindi esita a produrre il fascicolo Frisch, estraneo al processo; essa ha tuttavia prodotto i rapporti periodici che lo riguardano; l'esposto dei sigg. Rochereau e Levi Sandri e il parere del direttore generale dell' «aiuto allo sviluppo» sono stati comunicati oralmente alla Commissione, di guisa che non esiste una nota scritta che possa essere prodotta dinanzi alla Corte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda le conclusioni subordinate › 2 — Sullo sviamento di potere

paragrafo 1
Il ricorrente assume che il potere di nomina, benché discrezionale, non può essere esercitato in modo arbitrario.
paragrafo 2
Nella fattispecie la convenuta se n'è servita per fini diversi dall'interesse del servizio. Essa avrebbe dovuto infatti prescegliere il ricorrente, in considerazione della sua età e della sua anzianità di servizio nel grado A/4, nonché dei rapporti periodici che lo riguardavano e dei suoi titoli universitari e professionali. Il ricorrente aggiunge, riservandosi di provarlo in tutti i modi ammessi e di chiedere che la Corte disponga a questo proposito gli opportuni mezzi istruttori, essere notorio che si era deciso di nominare il Frisch già prima che si fosse instaurato il procedimento di nomina; si trattava di una promessa di promozione, fatta al Frisch, dal suo superiore diretto, sig. Hendus, direttore generale della D.G. VIII, e confermata dal Rochereau.
paragrafo 3
La convenuta oppone che la nomina del candidato è il risultato di criteri oggettivi e di un esame minuzioso dei fascicoli personali dei candidati. Nessuno degli assunti del ricorrente è atto del resto a provare lo sviamento di potere.
paragrafo 4
Da un lato, non è pertinente la censura del ricorrente di essere stato escluso quantunque rosse il candidato più qualificato. Con questa censura, il ricorrente invita la Corte a ripetere lo scrutinio comparativo effettuato dalla Commissione, benché
paragrafo 5
la Corte abbia sottolineato più volte che la Commissione può effettuare la scelta secondo un vastissino criterio di valutazione; il potere di valutazione della Commissione non sia limitato alla competenza e alla capacità professionale dell'interessato, ma si estenda anche al suo carattere, al suo comportamento e al complesso della sua personalità (causa 27-63) ; la Corte si sia sempre rifiutata di sostituire il proprio giudizio a quello dell'istituzione interessata (cause riunite 27 e 30-64).
paragrafo 6
D'altro lato, la Commissione è completamente all'oscuro della presunta promessa fatta al Frisch e deve limitarsi a confermare quanto è d'altronde documentato dal verbale della 45a riunione, dal quale si desume che la scelta è stata ispirata soltanto dal desiderio di prescegliere il dipendente più qualificato a dirigere la nuova divisione «studi di sviluppo».
paragrafo 7
Il ricorrente replica che la Corte non deve sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, ma semplicemente limitarsi a constatare lo sviamento di potere, in base ad alcuni fatti, tra i quali i seguenti :
paragrafo 8
a) Il ricorrente possedeva, sotto l'aspetto della capacità e del merito (rapporti periodici, titoli, conoscenze linguistiche, anzianità di servizio nell'impiego litigioso) la gamma completa delle qualità più importanti richieste dalle sue mansioni e per occupare l'impiego, rimasto immutato. b) La convenuta pretende di essere completamente all'oscuro della promessa di promozione fatta al Frisch, ma le affermazioni del ricorrente non sono state formalmente contestate. Per stabilire poi se una simile promessa abbia o meno influenzato la decisione sulla scelta del candidato, si deve rilevare che il sig. Rochereau è membro della Commissione ed è uno degli autori della proposta di nomina all'impiego litigioso, ed è stato pure uno dei relatori della Commissione circa l'atittudine dei vari candidati a ricoprire il posto vacante. c) È pure notorio che la nomina del Frisch era stata decisa molto prima che si iniziasse il procedimento d'assunzione. Il Frisch è menzionato come capo della divisione di cui trattasi in un documento riservato, destinato a poche persone e intitolato «ristrutturazione — ripartizione degli A/3» (doc. SEC(68)444) del 7 febbraio 1968, cioè un mese prima che venisse pubblicato il «nuovo» organigramma e più di quattro mesi prima della pubblicazione dell'avviso di costo vacante. d) Un ultimo elemento da tenere presente è la fretta con cui la convenuta ha nominato il Frisch (17 luglio 1968), ancor prima di rispondere al ricorso gerarchico del ricorrente, presentato il 24 giugno 1968, e ciò benché la Commissione avesse ammesso la fondatezza di quanto il Comitato del personale, il 4 luglio 1968, aveva sostenuto circa l'incompatibilità tra la prevista pubblicazione di posti vacanti e la possibilità concessa ai dipendenti di reclamare contro le mansioni loro notificate, poiché taluni di questi posti vacanti potevano interessare i dipendenti che non erano soddisfatti delle loro mansioni. Con nota del 19 luglio 1968, il Comitato centrale informazioni precisava infatti che l'amministrazione aveva ammesso la fondatezza dell'obiezione (allegato 14 all'atto introduttivo).
paragrafo 9
lutti questi elementi — conclude il ricorrente — mettono in chiaro che il procedimento di assunzione è stato una mera formalità. Essi costituiscono quel «complesso d'indizi oggettivi» di cui si parla nella causa 18-35-65, complesso che consente di ritenere che lo sviamento di potere sussiste.
paragrafo 10
Il ricorrente termina chiedendo un supplemento d'istruttoria per il caso che la Corte ritenesse che taluni dei fatti allegati non siano sufficientemente provati.
paragrafo 11
La convenuta oppone i seguenti argomenti :
paragrafo 12
a) La tesi secondo cui il ricorrente, per anzianità, merito e capacità, sarebbe stato il più qualificato ad occupare il posto litigioso si basa su una valutazione puramente soggettiva. La Commissione si rifiuta di discutere i requisiti rispettivi dei due candidati. Essa tuttavia esibisce alla Corte i rapporti periodici relativi al Frisch. b) Circa la presunta promessa fatta al Frisch, si deve ripetere che, anche se fosse provata, non poteva pregiudicare la decisione futura che solo la Commissione era competente ad adottare. c) Per quanto riguarda il documento — del tutto riservato — SEC(68)444, nel quale si prevedeva che il Frisch sarebbe divenuto capo della divisione VIII-B-2, si tratta di un documento di lavoro utilizzato dai capi gabinetto per studiare le varie operazioni da effettuare onde costituire un'amministrazione unica entro il termine previsto dal trattato 8 aprile 1965. A questo proposito i direttori generali erano stati incaricati di fare proposte e suggerimenti sulla ristrutturazione dei servizi e sulla destinazione del personale. Il documento conteneva solo delle ipotesi, spesso solo teoriche a motivo delle svariate incognite di cui erano costellati i problemi. Quando il documento è stato redatto, la situazione era ancora del tutto fluida: la Commissione non poteva ancora stabilire il numero e i gradi dei posti che l'autorità finanziaria le avrebbe accordato. Il Consiglio ha approvato il progetto di organico solo il 29 febbraio 1968, progetto divenuto definitivo il 25 marzo 1968, e solo da questo momento la Commissione ha potuto effettuare le sue scelte per operare la ristrutturazione. Ciò premesso, è evidente che le proposte dei direttori generali contenute nel documento in questione non erano affatto vincolanti per la Commissione, che ha deciso rispettando le disposizioni dello statuto. d) Per quanto riguarda infine la fretta con cui sarebbe stato nominato il Frisch, dal fatto che l'amministrazione abbia ammesso la fondatezza di quanto ha esposto il Comitato del personale nella riunione del 4 luglio 1968, non si deve desumere che la Commissione abbia a sua volta ammesso di aver pubblicato prematuramente gli avvisi di posto vacante. La nota del Comitato centrale informazioni del 19 luglio 1963 parla di amministrazione e non di Commissione, che su questo punto non ha condiviso l'atteggiamento della direzione generale dell'amministrazione. Il Comitato del personale era perfettamente al corrente di questo fatto, poiché nella stessa nota compare la frase : «attendiamo con interesse l'esito che avrà la nostra richiesta». Si deve ancora rilevare che, il 17 luglio 1968, assieme al Frisch la Commissione ha nominato altri sette capi divisione. Il ricorrente non può quindi sostenere che la Commissione nei suoi riguardi abbia seguito un procedimento anormale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda le conclusioni subordinate › 3 — Sul difetto di motivazione

paragrafo 1
Il mezzo è stato sollevato per la prima volta nella replica. Il ricorrente ne giustifica la ricevibilità adducendo che il mezzo non poteva venire proposto nell'atto introduttivo in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'amministrazione non è tenuta a motivare formalmente la sua scelta nei confronti del candidato prescelto, né nei confronti del candidato escluso. Ciò non significa affatto che tali decisioni non debbano avere una motivazione la cui fondatezza può venir sindacata dalla Corte.
paragrafo 2
La convenuta, pur sottolineando il potere discrezionale di cui dispone nella scelta dei candidati — fatto non contestato — non precisa perché ha preferito il Frisch al ricorrente che occupava il posto litigioso da quasi tre anni; inoltre la Commissione era soddisfatta del suo operato. Nemmeno il processo verbale della 45a riunione prodotto in giudizio è più esplicito in materia.
paragrafo 3
Ciò non consente di sindacare efficacemente i motivi che hanno condotto all'adozione della decisione di promozione litigiosa.
paragrafo 4
La convenuta, dopo aver rilevato che il mezzo è stato dedotto nella replica, osserva che è facile rintracciare il motivo della decisione impugnata. La giustificazione si trova a pag. 10 del controricorso, là dove si afferma che è stato nominato il Frisch perché la Commissione lo ha ritenuto il dipendente più adatto a dirigere la nuova divisione «studi di sviluppo».
paragrafo 5
Il ricorrente pare voglia che la Commissione renda nota anche la motivazione di questo motivo, richiesta contraria a tutti i principi giuridici e alla stessa natura della valutazione fatta dalla Commissione. Come la Corte ha affermato, tale valutazione non può venire controllata in modo oggettivo.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
1/2 La ricevibilità del ricorso non viene contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è ricevibile.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

paragrafo 1
3/5 Il ricorrente assume in via principale che il posto di capo del servizio specializzato «studi di sviluppo» della D. G. VIII-B, da lui già occupato dal 1o ottobre 1965 al 20 giugno 1968, è stato rivalutato, quando è stato stabilito il nuovo organigramma della Commissione unica, in un posto di capo divisione. Tale rivalutazione non implicava alcuna modifica essenziale delle funzioni e delle prerogative spettanti ad un capo di servizio specializzato, e di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto venir reinquadrato nel grado A/3, che corrisponde all'impiego di capo divisione. Poiché non si è proceduto a questo reinquadramento, le decisioni impugnate ledono il principio della corrispondenza tra grado e impiego e pregiudicano sia il posto del ricorrente che il suo stato giuridico.
paragrafo 2
6/8 La Corte osserva che lo statuto non prevede espressamente né la rivalutazione dell'impiego né il reinquadramento. Esso stabilisce che la carriera del dipendente si svolge secondo un sistema di categorie e di gradi consecutivi, a partire dal grado nel quale egli è stato assunto. Lo statuto, pur garantendo al dipendente il grado ottenuto ed un impiego corrispondente a questo grado, non gli attribuisce alcun diritto ad un posto determinato, e riserva all'autorità che ha il potere di nomina la competenza di assegnare i dipendenti, nell'interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado.
paragrafo 3
9/11 Il ricorrente non contesta che il posto che gli è stato affidato corrisponda al grado ch'egli aveva ottenuto prima dell'entrata in vigore del trattato di fusione e al quale egli è tuttora inquadrato. D'altro canto, la modifica dell'organigramma cui si riferisce il ricorrente non costituisce rivalutazione di un posto preesistente, ma va considerata come sostituzione di un'unità di servizio con una divisione. Nella fattispecie, detta sostituzione si è risolta, da un lato, nella creazione di un nuovo posto di capo divisione, con nuove responsabilità e, d'altro lato, ha reso necessaria una nuova assegnazione del dipendente già capo dell'unità di servizio.
paragrafo 7
15/16 Nella fattispecie l'autorità che ha il potere di nomina ha occupato il posto mediante promozione, nominando al posto vacante il sig. Dieter Frisch, il 17 luglio 1968, benché il ricorrente avesse presentato la sua candidatura.
paragrafo 10
19/21 L'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta, a norma dell'articolo 45 dello statuto, a motivare le decisioni di promozione, tra l'altro nei confronti dei candidati non prescelti. Spetta a chi pretende che l'atto sia insufficientemente motivato indicarne le ragioni o fornirne la prova. Poiché il ricorrente ha indicato tali ragioni nei mezzi di sviamento di potere e di violazione dello statuto, è opportuno esaminare dette censure in occasione dell'esame degli altri mezzi.
paragrafo 11
22/23 Il ricorrente sostiene in secondo luogo che la decisione litigiosa, con cui il sig. Frisch è stato promosso capo della divisione «studi di sviluppo», è viziata da sviamento di potere poiché la promozione è stata decisa prima che venisse iniziata la procedura di nomina. In proposito egli allega che la promozione di cui trattasi aveva costituito oggetto di promesse, sia del direttore generale della D.G. VIII, sia di un membro della Commissione, e che dal documento SEC (68) 444 e relativi allegati risulta che la decisione di promuovere il Frisch era stata adottata già prima che il posto fosse dichiarato vacante.
paragrafo 12
24/26 Da un lato, il ricorrente si limita ad affermare, a sostegno della sua censura, che le promesse di cui sopra erano «notorie», ma non fornisce in proposito ulteriori precisazioni che possano costituire un inizio di prova. D'altro lato, i fatti invocati devono venire apprezzati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione conseguenti alla fusione degli esecutivi. Era normale che, in questo lavoro preparatorio, i servizi prendessero in considerazione le varie possibilità di promozione, di tramutamento o di assegnazione richieste da detta riorganizzazione generale.
paragrafo 13
27/28 L'indole puramente preparatoria e non decisiva dei documenti criticati è d'altronde sottolineata dal fatto che per molti dipendenti, tra cui il Frisch, erano state prese in considerazione varie nuove assegnazioni e promozioni. Una siffatta circostanza non può quindi essere considerata come atta a rivelare, nella fattispecie, uno sviamento di potere.
paragrafo 16
31/33 Quanto alla data dell'avviso di posto vacante, va rilevato che dagli atti di causa risulta che l'avviso di posto vacante COM/40 è stato pubblicato il 13 giugno 1968, mentre l'amministrazione ha acconsentito a ritardare la pubblicazione degli avvisi di posto vacante solo nella riunione della commissione di contatto del 4 luglio 1967. D'altra parte, la decisione di promozione litigiosa è stata adottata il 17 luglio 1968, cioè tre settimane dopo la presentazione del ricorso gerarchico del 24 giugno 1968. Un siffatto lasso di tempo, pur se non è tale da consentire all'autorità che ha il potere di nomina di pronunciarsi in ogni caso su un reclamo che le è stato presentato, può tuttavia essere considerato come sufficiente per consentire all'autorità stessa di prendere posizione circa il reclamo stesso.
paragrafo 17
34/35 Per tutte queste ragioni, il mezzo di sviamento di potere non è stato provato e va quindi respinto. Tuttavia, le circostanze della fattispecie obbligano la Corte ad accertare, mediante un minuto esame, se, in occasione della promozione di cui trattasi, si sia proceduto ad un esame comparativo delle varie candidature.
paragrafo 19
37/38 Dal verbale della 45a riunione della Commissione risulta che le candidature, previa verifica dei dati in esse contenuti, sono state trasmesse alla Commissione e che questa ha avuto a sua disposizione anche il rapporto informativo e il fascicolo personale di ciascunca ndidato. In questo stesso verbale si rileva che la Commissione ha effettuato lo scrutinio per merito comparativo dei candidati nonché l'esame dei loro rapporti informativi.
paragrafo 20
39/41 Il ricorrente non allega alcun elemento atto a giustificare dei dubbi circa le risultanze del verbale. D'altro canto, l'esame dei rapporti informativi relativi al ricorrente e al candidato promosso consente di concludere che la decisione di promozione impugnata non è stata adottata in ispregio o nell'ignoranza dei dati oggettivi del caso specifico. Per queste ragioni, il mezzo va respinto perché infondato.
punto 12
In queste condizioni, la pretesa del ricorrente di ottenere questo nuovo posto, mercé un reinquadramento, appare giuridicamente infondata.
punto 13
Per occupare il nuovo posto vacante, l'autorità che ha il potere di nomina doveva attenersi alle modalità stabilite dallo statuto, in particolare dall'articolo 29, n. 1, a norma del quale i posti vacanti devono venire occupati mediante tramutamento, promozione o concorso.
punto 14
Poiché il ricorrente era già inquadrato al grado A/4 e dato quanto dispone l'articolo 7, n. 1, dello statuto, il ricorrente poteva venir nominato al posto vacante di grado A/3 solo mediante promozione o concorso.
punto 17
Il ricorrente denuncia, in subordine, l'irregolarità della decisione per difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione dell'articolo 45 dello statuto.
punto 18
Per quanto riguarda il primo mezzo, le indicazioni fornite dalla convenuta, sia nel processo verbale della 45a riunione, che negli atti processuali, non precisano i motivi di fatto e di diritto atti a giustificare la decisione litigiosa.
punto 29
Il ricorrente infine considera come un indizio, che consentirebbe, insieme ad altri elementi, di dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere, la fretta con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso la promozione litigiosa.
punto 30
A tale scopo egli deduce che detta autorità ha dichiarato vacante il posto ed ha effettuato la promozione litigiosa prima di pronunciarsi sul suo ricorso gerarchico, benché l'amministrazione avesse riconosciuto l'opportunità di rinviare la pubblicazione degli avvisi di posto vacante per dar modo ai dipendenti interessati di reclamare contro la loro assegnazione.
punto 36
Il ricorrente sostiene infatti che la decisione impugnata è irregolare perché la Commissione l'ha adottata senza aver previamente effettuato lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili nonché l'esame dei rapporti informativi, di cui sono stati oggetto, entrambi prescritti dall'articolo 45, n. 1, dello statuto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
42/44 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di detto regolamento, nei ricorsi promossi da dipendenti contro le istituzioni comunitarie, le spese esposte da queste ultime rimangono a loro carico.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, visto lo statuto del personale della Comunità economica europea, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 6 maggio 1969. Mertens de Wilmars Donner Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 6 maggio 1969. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione Mertens de Wilmars

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