Sez. 2, Sentenza n. 50 del 09/01/1968 (Rv. 330859 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N. 794 - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI - ONERE DELLA PROVA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N. 794 - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI - ONERE DELLA PROVA.*
Lo speciale procedimento previsto negli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n.794, ha soltanto lo scopo di consentire una piu rapida e pronta decisione della controversia fra patrono e cliente, ma non sottrae il giudizio, ne sotto il profilo sostanziale, ne sotto quello processuale, alle comuni norme circa l'Onere di fornire in concreto la prova delle proprie pretese, con il corrispondente dovere del giudice di provvedere, entro i limiti della domanda, in base alle prove offerte. Pertanto, qualora il cliente, contro cui il proprio difensore abbia promosso il procedimento di liquidazione sopramentovato, opponga che la prestazione professionale sia stata limitata alla redazione e alla presentazione di una semplice istanza di rinvio del processo (-nella specie, della discussione del ricorso per Cassazione-) senza svolgimento di alcun altra attivita, spetta al professionista l'Onere di provare, in contrario, l'effettivita delle altre prestazioni indicate nella parcella.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)