Sez. 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1981 (Rv. 410503 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DISCIPLINA SULL'ONERE DELLA PROVA E SUL DOVERE DEL GIUDICE DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - APPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - DISCIPLINA SULL'ONERE DELLA PROVA E SUL DOVERE DEL GIUDICE DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - APPLICABILITA.*
Lo speciale procedimento previsto dagli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794 ha soltanto lo scopo di consentire una piu rapida e pronta decisione della controversia fra patrono e cliente, ma non sottrae il giudizio, ne sotto il profilo sostanziale, ne sotto quello processuale alle comuni norme circa l'Onere di fornire in concreto la prova delle proprie pretese, con il corrispondente dovere del giudice di provvedere, entro i limiti della domanda, in base alle prove offerte. (Conf 6402/80, mass n 410156; (Conf 50/68, mass n 330859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)