Sez. 1, Sentenza n. 9438 del 18/12/1987 (Rv. 456564 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO EX ARTT. 29 E 30 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - PROVA DELLE PRETESE - ONERE DEL CONSULENTE - CORRELATIVI DOVERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO EX ARTT. 29 E 30 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - PROVA DELLE PRETESE - ONERE DEL CONSULENTE - CORRELATIVI DOVERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
In Sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, lo speciale procedimento, previsto negli articoli 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sulla liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, richiamato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 non sottrae il giudizio, né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello processuale, alle comuni norme circa l'Onere di fornire in concreto la prova delle proprie pretese, con il corrispondente dovere del giudice di provvedere, entro i limiti della domanda, in base alle prove offerte. A tal fine detto giudice deve, tuttavia, limitare il suo esame al controllo della sola liquidazione al fine di stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati all'entità dell'opera svolta, con esclusione di ogni valutazione sull'influenza e la utilità della consulenza tecnica che resta riservata allo accertamento in Sede di cognizione del merito della causa in cui la consulenza fu disposta. (V 1753/84, mass n 433820; (V 106/81, mass n 410503; (V 6402/80, mass n 410156; (V 50/68, mass n 330859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)