Sez. U, Ordinanza n. 29664 del 19/11/2024 (Rv. 672745-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Fattispecie in tema di vendita di pacchetto turistico.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali "successive modificazioni in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell'improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un'escursione organizzata).
Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 6 lett. 2, Regolam. Comunitario del 2012 num. 1215 art. 8 lett. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)