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Sez. U, Sentenza n. 613 del 08/01/2024 (Rv. 670003-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale - Art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670003-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell'UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata).

Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)