Sez. 5, Sentenza n. 27493 del 30/12/2014 (Rv. 635004 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Trasferimento oneroso di beni culturali - Disciplina tributaria sopravvenuta rispetto all'atto di trasferimento del bene - Applicabilità - Limiti - Determinazione del valore fiscalmente rilevante - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE
In tema di imposta di registro applicabile al trasferimento oneroso di beni culturali, non assume rilievo, ai fini fiscali, la disciplina eventualmente sopravvenuta al perfezionamento dell'atto in quanto l'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, fa riferimento - salvo che per la determinazione del valore fiscalmente rilevante che va riferito alla data in cui "si producono i relativi effetti" ex art. 43, comma 1, lett. a) del medesimo d.P.R., così da assicurare la concreta consistenza dei riflessi economici dell'atto - esclusivamente alle norme vigenti al momento della sua formazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 275 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)