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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 02)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Trasporto ferroviario - Cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio - Indennizzo previsto dalla vigente normativa - Idoneità di tale normativa ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657508-02

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ai danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)