Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015 (Rv. 635316 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Danni alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni - Responsabilità civile - Disciplina applicabile - Art. 11 del r.d.l. n. 1948 del 1934 - Portata.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
In materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) - alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 1681, Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 9, Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 10, Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST., Legge 04/04/1935 num. 911 CORTE COST., Legge 18/02/2009 num. 9 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/2008 num. 200 art. 3 bis com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)