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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni - Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Condizioni - Previsione normativa di un indennizzo - Inidoneità ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Fattispecie. TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669063-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e

generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).

Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 23/10/2007 num. 1371 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 23/10/2007 num. 1371 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)