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Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 07/05/2007 (Rv. 596781 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore al compenso - Condizioni - Svolgimento dell'attività e iscrizione all'albo - Iscrizione all'albo sopravvenuta in corso di attività - Conseguenze - Diritto al compenso da quella data - Sussistenza - Obbligo di restituire gli acconti percepiti in precedenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596781-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all' Albo dei mediatori professionali mentre è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso che l'iscrizione sia intervenuta dopo l'inizio dell'attività di mediazione e finchè essa sia in corso, e tuttavia in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l'acconto percepito quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell'apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, nè l'unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare "ex post" un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)