Sez. 2, Sentenza n. 1735 del 29/01/2016 (Rv. 638643 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore al compenso - Condizioni - Svolgimento dell'attività ed iscrizione all'albo - Iscrizione sopravvenuta in corso di attività - Conseguenze - Diritto al compenso da quella data - Sussistenza - Obbligo di restituire gli acconti percepiti - Sussistenza.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, ove l'iscrizione all'albo dei mediatori professionali sia intervenuta dopo l'inizio dell'attività, il mediatore ha diritto al compenso solo dal momento dell'iscrizione e, pertanto, è tenuto a restituire l'acconto percepito quando ancora non possedeva la qualifica, non potendo la sopravvenienza della stessa nel corso del rapporto, né l'unitarietà del compenso spettante al mediatore, legittimare "ex post" un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)