Sez. 3, Sentenza n. 20749 del 26/10/2004 (Rv. 577834 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza del compenso - Condizioni - Iscrizione nel relativo ruolo - Prova - Mancanza dell'iscrizione - Nullità del contratto - Eccezione relativa - Rilevabilità d'ufficio - Divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chi assume di avere svolto attività di mediatore, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione, mentre l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d'ufficio e non soggetta al divieto di ius novorum in appello sancito dall'art. 345 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)