diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8245 del 07/11/1987 (Rv. 455856 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455856-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

Il potere discrezionale attribuito al giudice del merito di utilizzare la confessione fatta al terzo come prova piena, non lo esonera dal verificare se in essa siano presenti gli elementi essenziali indicati nell'art. 2730 cod. civ., alla luce degli altri elementi di fatti acquisiti, poiché soltanto in caso di esito positivo di tale indagine il giudice può fondare il suo convincimento sulla dichiarazione stessa ed il suo giudizio si sottrae al Sindacato di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Conf 3591/83, mass n 428473; (Conf 2059/69, mass n 341317; (Conf 1984/62, mass n 253116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)