Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 09/07/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211853 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nella laguna di Venezia - Scarico senza autorizzazione - Reato - Sussistenza - Disciplina applicabile - Scarico in difetto di autorizzazione - Sanzione di cui all'art. 9 legge 171 del 1973 - Scarico dopo la richiesta e prima del rilascio dell'autorizzazione - Sanzione di cui all'art. 23 legge 319 del 1976.
ACQUE
Anche per il comprensorio lagunare veneziano si applica la stessa graduazione sanzionatoria prevista per il territorio nazionale, secondi cui la scarico effettuato senza avere richiesto l'autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ex art. 9, comma sesto, legge 16 aprile 1973 n. 171), mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta è punito con la sola pena dell'ammenda (ex art. 213, comma primo, legge 10 maggio 1976 n.319). (Cfr. Cass. Sez. III 22/9/1998 n. 2338 e Cass: Sez. III 9/7/98 n. 2189 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)