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Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 09/07/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211853 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nella laguna di Venezia - Scarico senza autorizzazione - Reato - Sussistenza - Disciplina applicabile - Scarico in difetto di autorizzazione - Sanzione di cui all'art. 9 legge 171 del 1973 - Scarico dopo la richiesta e prima del rilascio dell'autorizzazione - Sanzione di cui all'art. 23 legge 319 del 1976.
Stato
decisa il 1998-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211853-01

ACQUE

Anche per il comprensorio lagunare veneziano si applica la stessa graduazione sanzionatoria prevista per il territorio nazionale, secondi cui la scarico effettuato senza avere richiesto l'autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ex art. 9, comma sesto, legge 16 aprile 1973 n. 171), mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta è punito con la sola pena dell'ammenda (ex art. 213, comma primo, legge 10 maggio 1976 n.319). (Cfr. Cass. Sez. III 22/9/1998 n. 2338 e Cass: Sez. III 9/7/98 n. 2189 in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)