Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 27/04/1998 Cc. (dep. 29/05/1998) Rv. 211095 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Interventi per la salvaguardia di Venezia - Richiesta di autorizzazione allo scarico - Scarico in pendenza della procedura - Reato di scarico senza autorizzazione - Sussistenza.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia)la dove sanziona l'apertura il mantenimento o, comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, sia consentito l'esercizio dello scarico anche prima che questa sia stata rilasciata. Inoltre l'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319, che mitiga le sanzioni previste dall'art. 21, per lo scarico in difetto di autorizzazione, nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento è affidata alla legge 171 del 1973.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)