Sez. 3, Sentenza n. 1154 del 09/01/1995 Ud. (dep. 03/02/1995) Rv. 201485 - 01
Acque | Interventi per la salvaguardia di Venezia - Scarico oltre i limiti tabellari - Reato permanente - Esclusione - Scarico senza autorizzazione - Natura di reato permanente - Sussistenza - Fattispecie: prescrizione.
Acque
Mentre lo scarico oltre i limiti tabellari, di cui all'art. 9, sesto comma, ultima parte legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia) è per sua natura reato non permanente, essendo legato ad un accertamento specifico in un dato tempo, invece per lo scarico senza autorizzazione, di cui al medesimo art. 9, sesto comma, prima parte citata legge n. 171 del 1973, la natura di reato permanente è collegata alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato da parte della pubblica amministrazione competente. (Fattispecie in tema di prescrizione).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)