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Sez. 1, Sentenza n. 21327 del 03/11/2005 (Rv. 584583 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Accertamento dello stato d'insolvenza - Poteri officiosi del giudice - Legittimazione del creditore istante - Esistenza del credito - Valutazione incidentale.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584583-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

Comunque venga dichiarato il fallimento, tutti gli atti attraverso i quali si articola la relativa procedura sono compiuti d'ufficio, spettando al giudice di accertare lo stato di decozione sulla base degli elementi acquisiti e, una volta accertata l'insolvenza, dichiarare il fallimento a prescindere dalla legittimazione del creditore istante. Nella pluralità degl'interessi coinvolti dalla dichiarazione di fallimento, non esiste infatti un diritto del creditore a vedere attuata la "par condicio creditorum" in sede concorsuale, e l'istanza di fallimento non rappresenta l'esercizio dell'azione esecutiva del creditore. La posizione del creditore istante viene valutata solo incidentalmente ai fini della legittimazione alla richiesta di fallimento, essendo sempre possibile che il credito vantato dall'istante venga successivamente escluso dallo stato passivo in sede di verifica e, parallelamente, allorchè il fallimento sia stato dichiarato su richiesta di un altro creditore o d'ufficio, essendo possibile che il creditore, il quale si sia visto respingere l'istanza, possa insinuare il suo credito al passivo e vedere riconosciuto il suo diritto al concorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)