Sez. 2, Sentenza n. 4207 del 14/05/1997 (Rv. 504269 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - IN GENERE | Fondo intercluso a seguito di dichiarazione o divisione - Passaggio coattivo - Azione del proprietario nei confronti di confinante diverso dal suo dante causa o dai suoi eredi - Esperibilità - Condizioni.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - IN GENERE
Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a norma dell'art. 1054 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)