Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 20/05/1998 Cc. (dep. 25/06/1998) Rv. 210875 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Atti di perquisizione e sequestro - Previa spedizione dell'informazione di garanzia - Necessità dopo l'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995 - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
Neanche dopo l'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995, che ha modificato l'art. 369 cod. proc. pen., la perquisizione e il sequestro devono essere preceduti dall'informazione di garanzia, che va effettuata, se mai, ad atti compiuti e non prima, né simultaneamente all'una o all'altro che sono atti da eseguire a sorpresa, al fine di garantire la genuinità dei loro risultati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)