Sez. L, Sentenza n. 5611 del 24/06/1997 (Rv. 505398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di sessanta giorni ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Licenziamenti nulli, annullabili ed inefficaci - Applicabilità - Licenziamento inesistente - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall'art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604 per l'impugnativa, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, salva l'ipotesi del licenziamento inesistente perché è intimato oralmente.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)