Sez. L, Sentenza n. 2599 del 27/04/1982 (Rv. 420452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI UNA RISERVA DI CACCIA - NATURA AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI UNA RISERVA DI CACCIA - NATURA AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
L'attività di allevamento del bestiame va considerata, ai fini del versamento dei contributi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come agricola o industriale, prescindendo dalla definizione dell'imprenditore agricolo fornita dall'art. 2135 cod. civ. (come dalla nozione di azienda agricola fornita dalle norme della CEE) ed esclusivamente alla stregua della compiuta disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo i quali è agricola ai fini suddetti la impresa che svolga la menzionata attività in concessione con la coltivazione della terra, oltre che sul fondo dell'azienda agricola o per conto di questa. Pertanto all'attività di Esercizio di una riserva di caccia è da negare natura agricola, perché la stessa cura dell'ambiente naturale da essa esplicata, per la dimora e la riproduzione dei capi, l'eliminazione degli animali nocivi e la alimentazione di quelli selvatici, è finalizzata esclusivamente allo scopo venatorio. (V 6508/81, mass n 417357; (V 4766/80, mass n 408573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)