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Sez. L, Sentenza n. 6508 del 09/12/1981 (Rv. 417357 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417357-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od impresa industriale alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del cit. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prescindendo, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., così come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalle norme della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, che l'avicoltura resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziché a quella per il settore industriale, solo se connessa con la coltivazione della terra, in quanto eseguita sul fondo dell'azienda agricola, e nello interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 4893/80, mass n 408722; (Conf 4766/80, mass n 408573; (Conf 5246/79, mass n 401844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)