Sez. L, Sentenza n. 4766 del 19/07/1980 (Rv. 408573 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT 1, 206 E 207 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 2135 COD CIV E NORME DELLA CEE - ESCLUSIONE - AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT 1, 206 E 207 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 2135 COD CIV E NORME DELLA CEE - ESCLUSIONE - AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
Al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attivita di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt 1, 206 e 207 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ed a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art 2135 cod civ, cosi come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalle norme della CEE, ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del DPR n 1124 del 1965 ed al fine indicato, che l'avicoltura resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziche a quella prevista per il settore industriale, solo se connessa con la coltivazione della terra, in quanto eseguita sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 5246/79, mass n 401844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)