Sez. U, Sentenza n. 2681 del 11/05/1979 (Rv. 399000 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'atto di nomina, necessario per la Costituzione del rapporto di pubblico impiego, non deve necessariamente essere un atto formale, soprattutto quando si tratti di enti pubblici minori, ma puo consistere in qualunque atto che riveli univocamente la volonta dell'ente di utilizzare le prestazioni del lavoratore per la realizzazione delle proprie finalita e di inserirlo nella propria struttura organizzativa; in particolare, tale atto puo anche essere successivo alla Costituzione del rapporto di lavoro, sempreche sia idoneo a dimostrare la volonta dell'ente di avvalersi in Forma continuativa dell'opera del lavoratore nell'ambito della propria sfera pubblicistica. (Conf 5062/78, mass n 394820; (Conf 772/78, mass n 390101; (Conf 5458/77, mass n 389112).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)