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Sez. U, Sentenza n. 772 del 17/02/1978 (Rv. 390101 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - ATTO DI NOMINA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390101-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - ATTO DI NOMINA - REQUISITI.*

Al fine della configurabilita di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, il requisito dell'atto di nomina, specie con riferimento agli enti pubblici minori (nella specie CONI, ente pubblico non economico), non postula un documento formale, avente come specifico ed espresso oggetto la Costituzione di detto rapporto, ma puo essere ricavato da qualsiasi atto, contestuale o successivo, (nella specie, lettere di incarico e mandati di pagamento) il quale, pur adottando espressioni letterali contrarie all'insorgenza del vincolo, evidenzi la sostanziale volonta dell'ente di inserire stabilmente un determinato soggetto nella propria organizzazione, allo scopo di utilizzarne le prestazioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali. (V 16/75, mass n 373120; (V 596/74, mass n 368381).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)