Sez. 3, Sentenza n. 7300 del 29/05/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 206237 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Impianti emittenti nell'atmosfera - Amministratore - Omessa presentazione di domanda di autorizzazione - Equiparabile a presentazione di domanda incompleta - Reato permanente - Responsabilità di coloro i quali hanno proseguito nell'esercizio degli impianti - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, la permanenza del reato di omessa presentazione della domanda di autorizzazione, di cui all'art. 25 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (equiparabile alla condotta di presentazione della domanda incompleta, ove priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative alla quantità ed alla qualità delle emissioni) radica la responsabilità di coloro i quali hanno proseguito nell'esercizio degli impianti sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) che la domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)