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Sez. 3, Sentenza n. 12710 del 29/11/1994 Ud. (dep. 21/12/1994) Rv. 200951 - 01

Sanità pubblica - In genere | Inquinamento atmosferico - Reati di cui all'art. 24, primo e secondo comma, d.P.R. n. 203 del 1988 - Permanenza fino al rilascio della prevista autorizzazione e fino alla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto - Ragione - Fattispecie: prescrizione.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200951-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, primo comma, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 è un reato la cui permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione, poiché la norma è finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sicché il reato permane finché il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo. Permanente è altresì la contravvenzione di cui al secondo comma del medesimo art. 24, poiché la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto (come le ulteriori richieste comunicazioni dei dati relativi alle emissioni effettuate) è temporalmente collegata all'esperimento dell'accertamento previsto dall'art. 8, ultimo comma, stesso d.P.R. n. 203 del 1988, sicché il reato permane finché il protrarsi dell'omissione impedisce tale accertamento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 8 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)