Sez. 3, Sentenza n. 378 del 07/02/1995 Cc. (dep. 30/03/1995) Rv. 201986 - 01
Sanità pubblica - In genere | Inquinamento atmosferico - d.P.R. n. 203 del 1988 - Obblighi prescritti per gli impianti esistenti - Istanza non sottoscritta o incompleta e generica - Valore di domanda di autorizzazione - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Sanità pubblica - In genere
In materia di tutela della qualità dell'aria, il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 prescrive per gli impianti esistenti un triplice obbligo: presentare tempestivamente la domanda di autorizzazione; osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte subite dalla autorità competente; realizzare il progetto di adeguamento nei tempi e modi indicati nella domanda di autorizzazione. Non può perciò, valere come domanda una istanza non sottoscritta o incompleta e generica, in quanto l'art. 12 del predetto decreto prescrive che la domanda sia specifica e finalizzata ad un reale adeguamento ai valori delle emissioni consentiti e, perciò, esige che sia allegato il progetto di adeguamento. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, trattavasi di una grande autocarrozzeria, il cui titolare non aveva presentato una regolare domanda e, soprattutto, non si era adeguato ai valori prescritti, violando l'art. 25 della legge di settore).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)