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Sez. 1, Sentenza n. 8637 del 13/08/1999 (Rv. 529327 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Nullità per violazione di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529327-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

La nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 829 n. 7 cod. proc. civ., è configurabile soltanto alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme di cui le parti e gli stessi arbitri abbiano previsto l'osservanza, e che le stesse forme siano prescritte a pena di nullità. Ne consegue che non dà luogo a fattispecie di nullità il fatto che gli arbitri, dovendosi pronunciare in tema di rifiuto della stipula di un contratto definitivo, ritengano, pur in difetto di prova ad opera della parte interessata, l'avveramento di una condizione alla quale risultava sospensivamente condizionata l'efficacia del contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)