Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 14/02/1997 (Rv. 502445 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Rispetto del contraddittorio - Necessità - Potere dispositivo delle parti in ordine ai mezzi di difesa - Configurabilità - Mancata opposizione della parte alla discussione o ad altra domanda - Concomitante mancata concessione di un termine a difesa - Violazione del contraddittorio - Configurabilità - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Nel giudizio arbitrale, quando le parti non abbiano determinato le regole da porre a base del procedimento, l'arbitro, pur potendo regolare il giudizio nel modo che ritiene più opportuno, è comunque tenuto ad osservare i canoni fondamentali che garantiscono il contraddittorio ed il diritto di difesa, consentendo alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste di controparte, nonché di presentare, entro termini prefissati, memorie e repliche. Le parti, tuttavia, conservano il loro potere dispositivo nella scelta dei mezzi di difesa e sono tenute a proporre tempestivamente le rispettive richieste ed eccezioni. Ne consegue che la parte che non abbia manifestato opposizione alla richiesta di discussione avanzata all'udienza all'uopo fissata, o a domanda di altro genere, non può legittimamente dolersi della violazione del principio del contraddittorio per la mancata concessione di un termine a difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)