Sez. 1, Sentenza n. 8231 del 16/06/2000 (Rv. 537686 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Clausola compromissoria - Mancata predeterminazione delle forme - Garanzia del contraddittorio - Attuazione - Modalità - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In mancanza di determinazione, nella clausola compromissoria, delle regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di decidere la struttura e l'articolazione del giudizio, con l'unico limite di garantirne la funzionalità e assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, il quale, adattato al procedimento arbitrale, si riferisce essenzialmente al momento della chiusura della trattazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una violazione del contraddittorio nel caso di specie, in cui gli arbitri all'udienza di discussione avevano concesso termine per deposito documenti e successivo termine per note e, all'udienza successiva, essendo nelle more intervenuto il fallimento di una delle parti ed essendosi costituito il curatore, rinviata la riunione in conferenza personale ponendo la controparte in grado di conoscere le note della curatela e svolgere eventuali controdeduzioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)