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Sez. 3, Sentenza n. 41529 del 15/12/2016 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 270947 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto occasionale senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 6 del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270947-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)