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Sez. 1, Sentenza n. 4546 del 06/05/1998 (Rv. 515127 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE | Disciplina transitoria di cui all'art. 7 comma terzo legge n. 112 del 1991 - Autorizzazioni rilasciate nel vigore della legge n. 398 del 1976 - Validità fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge 112 del 1991 - Sussistenza - Applicabilità entro gli stessi limiti delle norme della disciplina pregressa riguardanti le modalità applicative regolanti le facoltà di commercio concesse da titoli autorizzatori - Sussistenza - Regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 112 del 1991 - Immediata applicabilità indipendentemente dall'emanazione del regolamento di esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515127-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE

In tema di commercio ambulante, la disciplina transitoria dettata dall'art. 7 comma terzo legge 112 del 1991 consente ai titolari di autorizzazioni di commercio ambulante rilasciate in base alla precedente legge n. 398 del 1976 di continuare, fino all'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione, ad esercitare l'attività con gli stessi limiti entro i quali potevano svolgerla prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 112 del 1991; la seconda parte della citata disposizione transitoria prevede altresì che, fino all'emanazione del suddetto regolamento, continuino ad applicarsi le norme in vigore, ma tale disposizione non va letta nel senso di una totale applicazione della vecchia disciplina fino all'emanazione del regolamento, bensì, alla luce di quanto disposto nella prima parte, nel senso che le modalità applicative regolanti le facoltà di commercio concesse dai pregressi (e conservati) titoli autorizzatori, restano, fino al nuovo regolamento, quelle poste dalla precedente disciplina, e pertanto detta disposizione non incide in alcun modo sul nuovo regime sanzionatorio, che è di immediata applicabilità, senza che la sua operatività possa essere subordinata all'emanazione del regolamento di esecuzione, con la conseguenza che, fino all'emanazione del citato regolamento, le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni delle regole poste dalla disciplina pregressa.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)