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Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 07/02/1997 (Rv. 502286 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE | Disciplina transitoria di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 112 del 1991 - Portata - Autorizzazioni rilasciate nel vigore dell'abrogata legge n. 398 del 1976 - Validità nel vigore della legge n. 112 del 1991, con i limiti precedentemente imposti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502286-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE

In virtù della disposizione transitoria dettata dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 112 del 1991, i titolari di autorizzazioni di commercio ambulante rilasciate in base alla precedente legge n. 398 del 1976 possono continuare ad esercitare l'attività con gli stessi limiti entro i quali potevano svolgerla prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 112 del 1991, restando altrimenti assoggettati alle disposizioni di quest'ultima (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del pretore, il quale aveva annullato un'ordinanza - ingiunzione emessa contro un commerciante ambulante, senza tener conto che, con un provvedimento del 1983, il comune aveva escluso che quello potesse svolgere la sua attività in una determinata piazza).

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1991 num. 112 art. 3, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)