Sez. 5, Sentenza n. 40887 del 26/09/2011 Ud. (dep. 10/11/2011) Rv. 251534 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Consulenza autoptica depositata dopo l'instaurazione del rito - Acquisizione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel giudizio abbreviato il giudice non può disporre l'acquisizione della relazione autoptica depositata dopo l'instaurazione del rito dal consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non trattandosi di un documento formato al di fuori del procedimento ovvero del risultato differito dell'incarico di consulenza, atteso che la relazione non si esaurisce in una attività meramente materiale priva di contenuto di indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)