Sez. 1 - , Sentenza n. 13739 del 28/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 278975 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Intervenuta ammissione del rito - Documenti acquisibili - Indicazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici, come si desume dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato dell'art. 441 cod. proc. pen.), secondo cui, ai fini delle conclusioni, le parti possono utilizzare anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione". (Fattispecie in cui, procedendosi nei confronti dell'imputato per tentato omicidio, è stata ritenuta legittimamente acquisita, pur dopo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, la documentazione medica inerente le lesioni subite dalla persona offesa). (Conf. n. 4014/93, Rv. 195013-01, n. 1996/92, Rv. 189156-01; diff. n. 3485/91, Rv. 187106-01).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)