Sez. 3, Sentenza n. 8650 del 03/10/1996 (Rv. 499888 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligazione indennitaria dell'assicuratore - Obbligazione risarcitoria dell'assicurato - Rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato - Esclusione - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
L'obbligazione indennitaria all'assicuratore della responsabilità civile, anche quando l'indennità sia stata pagata direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, cod. civ., è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo danneggiato, per modo che non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica, come quella dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, non ha azione diretta dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)