Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 26/03/1996 (Rv. 496572 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Natura - Contratto a favore del terzo - Esclusione - Distinzione dell'obbligazione dell'assicuratore verso l'assicurato da quella di quest'ultimo verso il danneggiato.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore (salva l'eccezione prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)