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Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 22/04/1968 (Rv. 332744 - 01)

TRANSAZIONE - NOVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332744-01

TRANSAZIONE - NOVAZIONE - ESTREMI.*

Si ha transazione novativa allorche, attraverso l'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali, risulti l'incompatibilita della transazione rispetto ad alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto risulti, cioe, che dalla transazione sorge un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita da quella posteriore. In tal caso le parti addivengono alla composizione dell'originario rapporto litigioso attraverso la conclusione di un nuovo e diverso rapporto, donde il carattere costitutivo della transazione fonte autonoma di nuove obbligazioni, anche se indirettamente connesso con il rapporto preesistente, il quale si pone, pero, come semplice occasione e non come causa (in senso tecnicogiuridico) dell'accordo transattivo. (V. 1056-66, massima n. 322119 2881-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)