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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 05/05/1967 (Rv. 327033 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327033-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - ECCEZIONI.*

Per il principio dell'assorbimento della invalidazione nell'impugnazione in caso di appello, i vizi della sentenza in se considerata e quelli degli Atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame, con la conseguenza che il giudice di secondo grado, accertata la dedotta invalidita, deve decidere nel merito (sempre che la pronuncia non sia giuridicamente inesistente o non ricorrano le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod.proc.civ., che autorizzano la rimessione della causa al primo giudice). (Cfr. 324676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)